Eventi in Marzo 2025
Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
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24 Febbraio 2025
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25 Febbraio 2025(1 evento) Elenchi Intrastat - periodicità mensile – AttivitàPresentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al mese precedente (soggetti mensili). Da segnalare che: - ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Devono essere presentati ai soli fini statistici: - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Soggetti obbligatiSoggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.
ModalitàTrasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.
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26 Febbraio 2025
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27 Febbraio 2025
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28 Febbraio 2025(14 eventi) Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 – AttivitàInvio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati. Soggetti obbligatiSono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).
ModalitàPresentazione in via telematica.Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori – AttivitàDeterminazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre. Soggetti obbligatiCompagnie di assicurazione.
ModalitàVersamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.
Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - regime forfetario – AttivitàTermine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso. Soggetti obbligatiPersone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni.
ModalitàCompilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.
Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – AttivitàComunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre dell'anno precedente. Soggetti obbligatiSoggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
ModalitàEsclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
N.B. E' possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP. Comunicazione periodica intermediari finanziari – AttivitàTermine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. Soggetti obbligatiOperatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973.
Modalità
Trasmissione esclusivamente in via telematica. Fondi rustici - registrazione e versamento per contratti di affitto – AttivitàI contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro). Soggetti obbligatiSoggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici.
ModalitàLa denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.
Imposta di bollo su fatture elettroniche - versamento trimestrale – AttivitàVersamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024. Soggetti obbligatiSoggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.
Modalità
Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo: - “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”. Inventario - sottoscrizione – AttivitàSottoscrizione dell’inventario inerente al bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre. Soggetti obbligati
Imprenditori individuali, società di persone, soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare in contabilità ordinaria. Modalità
I soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l’inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, l’inventario e il bilancio devono risultare sia trascritti sul libro degli inventari, sia sottoscritti dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società. Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento – AttivitàPagamento della terza rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente. Soggetti obbligatiEsercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.
ModalitàIl pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”.
Registri meccanografici ed elettrocontabili - trascrizione su carta – AttivitàLa tenuta di qualsiasi registro di tipo contabile con sistemi meccanografici e/o elettronici si deve considerare regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati e delle informazioni inerenti all’esercizio o periodo d’imposta per il quale i termini per procedere alla presentazione delle inerenti dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi. Pertanto, in sede di controlli e/o di ispezioni gli stessi si devono considerare aggiornati sugli appositi supporti magnetici se vengono contestualmente stampati all’eventuale richiesta avanzata dagli organi competenti e, ovviamente, in loro presenza. Soggetti obbligatiImprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.
Modalità
Trascrizione su carta dei registri meccanografici o elettronici. Soggetti che effettuano operazioni in oro – AttivitàTermine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore ad euro 12.500,00. Soggetti obbligatiI soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.
ModalitàLe operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.
Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile – AttivitàPresentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di gennaio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Soggetti obbligatiGli operatori registrati al regime IOSS.
Modalità
La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Tasse automobilistiche – AttivitàVersamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio. Soggetti obbligatiSoggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.
ModalitàIl pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente.
Tasse automobilistiche – AttivitàVersamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio Soggetti obbligatiSoggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.
ModalitàIl pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente.
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1 Marzo 2025(2 eventi) Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare hanno l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e aeuro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta1 Marzo 2025 Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973. |
2 Marzo 2025
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3 Marzo 2025(1 evento) Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi). Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
IMPORTANTE; la scadenza originaria è il 2 marzo e slitta in quanto cade di domenica. |
4 Marzo 2025(1 evento) Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni – AttivitàRegolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2025.
Soggetti obbligatiImprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità
Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
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5 Marzo 2025
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6 Marzo 2025
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7 Marzo 2025
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8 Marzo 2025(1 evento) 730 precompilato - Opposizione spese sanitarie – Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito). Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore. Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata: 1. dal 9 febbraio all'8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; 2. entro il 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:
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9 Marzo 2025
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10 Marzo 2025
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11 Marzo 2025
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12 Marzo 2025
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13 Marzo 2025
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14 Marzo 2025
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15 Marzo 2025(4 eventi) Associazioni sportive dilettantistiche - registrazioni contabili – AttivitàAssociazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000 sono tenute alla annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di febbraio. Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Riferimenti normativi
Comunicazione contanti superiori 10.000 euro – La Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono tenute all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente. La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF. Fatturazione differita – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione sono tenuti alla emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva). Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 – I soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione sono tenuti ad annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro. Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
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16 Marzo 2025
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17 Marzo 2025(28 eventi) Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione sono tenuti alla trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente. N.B. La scadenza originaria è il 15 marzo e slitta in quanto cade di sabato. I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La trasmissione avviene con modalità telematiche. 730 precompilato - Invio dati oneri deducibili o detraibili – Le comunicazioni in esame devono essere effettuate dai seguenti soggetti:
Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie e per la frequenza scolastica, le spese funebri, gli interessi passivi su mutui, le spese di assicurazione, quelle di previdenza complementare. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate. 730 precompilato - Invio dati rette asili nido – Gli Asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette sono tenuti a rispettare il Termine ultimo entro cui comunicare, da parte di asili nido pubblici e privati, all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute nell’anno precedente dai genitori. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate. 730 precompilato - Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni – Gli Amministratori di condominio devono rispettare il Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate. Accise – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di febbraio.
N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica.
I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
Versamento con il modello F24-Accise. Acconto terza rata IRPEF - persone fisiche titolari di partita IVA – I contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro sono tenuti al pagamento della terza rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2024 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”. Addizionale comunale Irpef - versamento rata – ISostituti d’imposta sono tenuti al versamento: - della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta - Saldo”. Addizionale regionale Irpef - versamento rata – I Sostituti d’imposta Versamento: - della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef - sostituti d’imposta”. Addizionale stock options – I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”. Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
Certificazione degli utili – Termine per rilasciare ai soggetti percettori la certificazione:
N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica.
Sono obbligati al rilascio della certificazione:
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello in materia di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Compensi ritenute - Trasmissione mod. CU all'Agenzia Entrate – Sostituti d'imposta sono tenuti rispettare il termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica (modello CU), riguardanti sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno precedente. Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre tale scadenza senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
I modelli CU devono essere inviati, in via telematica, all’Agenzia:
Comunicazione erogazioni liberali – ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono tenute ad effettuare le Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni e altri soggetti obbligati. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. La comunicazione, utile per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, va trasmessa per via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e contiene i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Dichiarazione IVA - Versamento saldo – I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva sono tenuti a rispettare il termine ultimo per il versamento della prima o unca rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d’imposta 2023. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. N.B. E' possibile versare l'imposta anche in unica soluzione entro la scadenza del Modello REDDITI con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi, con possibilità di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dell'ulteriore 0,40% oppure rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello REDDITI, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. Il versamento del saldo annuale dell'Iva, va effettuato con mod. F24 indicando il codice tributo 6099. L'imposta va versata se di importo superiore a 10,33 euro. Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato – I Sostituti d’imposta sono tenuti al Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di febbraio in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” .
Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario – Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono tenuti al Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di febbraio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”. Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito – Le Banche, Sim e società fiduciarie sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso). N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”. Imposta sugli intrattenimenti – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento sono tenuti al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di febbraio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 - Imposta sugli intrattenimenti”. Iva mensile - liquidazione e versamento – I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile sono tenuti Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di febbraio. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6002 – Versamento Iva mensile-febbraio”. Ravvedimento ritenute e Iva - entro 30 giorni – Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva sono tenute alla Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2025. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
Ravvedimento ritenute e Iva - entro 90 giorni – AttivitàLe Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenuti alla Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2024.
Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi – I Sostituti d’imposta sono tenuti al Versamento delle ritenute alla fonte: - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente - contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici - sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza - sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente - sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449
N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve sono tenuti al rispetto del termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a febbraio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”). Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni – I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni – I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Ritenute sui bonifici per ristrutturazione – Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di febbraio sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d’imposta. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni – I Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo: Lavoro dipendente - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. Lavoro autonomo - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni. Provvigioni - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. Tassa annuale registri contabili – Tassa annuale registri contabiliAttivitàSocietà di capitali (Spa, Srl, Sapa) sono tenute al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei registri in misura forfetaria pari a euro 309,87 (oppure euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione è superiore ad euro 516.456,90).
N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 7085. Tobin tax - versamento – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti sono tenuti al Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. N.B. La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di domenica. Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. |
18 Marzo 2025
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19 Marzo 2025
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20 Marzo 2025
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21 Marzo 2025
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22 Marzo 2025
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23 Marzo 2025
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24 Marzo 2025(2 eventi) Apparecchi da intrattenimento - canone di concessione – Gli Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972 sono tenuti al Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al primo periodo contabile (gennaio-febbraio). N.B. La scadenza originaria è il 22 marzo e slitta in quanto cade di sabato. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)”. Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento – Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della quarta rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente al netto di quanto versato per le prime tre rate. N.B. La scadenza originaria è il 22 marzo e slitta in quanto cade di sabato. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”. |
25 Marzo 2025(1 evento) Elenchi Intrastat - periodicità mensile – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a febbraio (soggetti mensili). Da segnalare che: - ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Devono essere presentati ai soli fini statistici: - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Soggetti obbligatiSoggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.
Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie. |
26 Marzo 2025
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27 Marzo 2025
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28 Marzo 2025(1 evento) Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento – Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al Pagamento della prima rata del 2° periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del PREU dovuto per il sesto periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente. Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)”. |
29 Marzo 2025
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30 Marzo 2025
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31 Marzo 2025(10 eventi) Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati. Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972). Presentazione in via telematica. Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043. Assicurazioni - versamento imposta inerente ai premi e agli accessori – Le Compagnie di assicurazione sono tenute alla Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio. Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica. Compensi ritenute lavoro autonomo - Trasmissione mod. CU all'Agenzia Entrate – I Sostituti d'imposta sono tenuti a rispettare il termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica (modello CU), riguardanti i redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale. La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre tale scadenza senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. I modelli CU devono essere inviati, in via telematica, all’Agenzia:
Comunicazione Modello EAS – Gli Enti associativi sono tenuti alla Presentazione del modello EAS (enti non commerciali) per comunicare le variazioni dati verificatesi nell'anno precedente, rispetto a quanto già comunicato; detto modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Diversamente, non è necessario presentare il modello qualora le variazioni risultino già comunicate all’Agenzia delle Entrate mediante i modelli AA5/6 o AA7/10. Invio telematico della comunicazione EAS. Comunicazione periodica intermediari finanziari – Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973 sono tenuti al rispetto del termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. Trasmissione esclusivamente in via telematica. Contratti di locazione - registrazione e/o versamento tributo – I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° marzo o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi). Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Soggetti che effettuano operazioni in oro – I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00. Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile – Gli operatori registrati al regime IOSS. sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’IVA dovuta per il mese di febbraio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. La Dichiarazione IVA IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Tasse automobilistiche – I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di febbraio. Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente). Tobin tax - dichiarazione – Le Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti sono tenute alla presentazione della dichiarazione sull'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente (mod. FTT). Presentazione in modalità telematica utilizzando il modello FTT approvato con provvedimento. |
1 Aprile 2025(3 eventi) Ravvedimento ritenute e Iva - entro 15 giorni – Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 marzo 2025. Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:
Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta1 Aprile 2025 Gli Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare hanno l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.
Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973. |
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