Calendario fiscale

Scadenze e date importanti

Eventi in Marzo 2024

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
26 Febbraio 2024(1 evento)

Elenchi Intrastat - periodiche mensili

26 Febbraio 2024

I Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al mese precedente (soggetti mensili).

N.B. la scadenza originaria è il 25 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

 

27 Febbraio 2024
28 Febbraio 2024(2 eventi)

Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - regime forfettario

28 Febbraio 2024

Le persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni devono rispettare il termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso. La presentazione deve essere effetuata mediante la compilazione del modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.

Ravvedimento presentazioni redditi

28 Febbraio 2024

Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi. E' considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del modello Redditi.

Ai fini della regolarizzazione del modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare “contestualmente” tramite il mod. F24  (codice tributo 8911, anno di riferimento 2021), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250).

Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi - Modello Redditi 2023 (periodo d'imposta 2022).

29 Febbraio 2024(12 eventi)

Assicurazioni - Versamento imposte (premi e accessori)

29 Febbraio 2024

Le Compagnie di assicurazione sono tenute alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.

Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

Comunicazione liquidazione iva periodica

29 Febbraio 2024

I Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA sono blligati alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre dell'anno precedente. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

Importante: E' possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.

Comunicazione periodica intermediatori finanziari

29 Febbraio 2024

I Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/73 sono tenuti a rispettare il termine ultimo del 29.02.24 per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente .Trasmissione esclusivamente in via telematica.

Fondi Rustici - registrazione e versamento per contratti di affitto

29 Febbraio 2024

I Soggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici per i contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro).

La denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.

Imposta di Bollo sulle fatture elettroniche Versamento rrimestrale

29 Febbraio 2024

I soggetti Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo sono tenute al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023. Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo: - “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

Modello Intra-12

29 Febbraio 2024

Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).

Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Presentazione in via telematica.

Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

Modello redditi SC

29 Febbraio 2024

I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 marzo 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

Operazioni in Oro

29 Febbraio 2024

I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a rispettare come termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00, la data del 29/02/24.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento

29 Febbraio 2024

Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito devono provvedere al pagamento della terza rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente.

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6 , del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”.

Soggetti che hanno aderito alla IOSS - Dic. e versamento Iva mensile

29 Febbraio 2024

Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti al presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di gennaio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Sottoscrizione inventario

29 Febbraio 2024

Gli Imprenditori individuali, società di persone, soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare in contabilità ordinaria sono tenuti alla sottoscrizione dell’inventario inerente al bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre.

I soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l’inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, l’inventario e il bilancio devono risultare sia trascritti sul libro degli inventari, sia sottoscritti dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società.

Tasse automobilistiche

29 Febbraio 2024

I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio.

Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente.

1 Marzo 2024(2 eventi)

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo

1 Marzo 2024

Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare sono soggette a tale obbligo. Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e aeuro 1.100.000,00.

Come vanno gestite?

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

Scritture ausiliarie di magazzino - cessazione obbligo tenuta

1 Marzo 2024

L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Chi è obbligato?

Ai sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

2 Marzo 2024
3 Marzo 2024
4 Marzo 2024(2 eventi)

Contratti di locazioneregistrazione / versamento tributo

4 Marzo 2024

Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

IMPORTANTE:  la scadenza originaria è il  2 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Ravvedimento ritenute ed Iva - 15 giorni

4 Marzo 2024

Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenute a regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  1. 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  2. 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  3. 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.

5 Marzo 2024
6 Marzo 2024
7 Marzo 2024
8 Marzo 2024(1 evento)

730 precompilato - OPPOSIZIONE SPESE SANITARIE

8 Marzo 2024

L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito) , Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Per le spese e i relativi rimborsi del 2023, l’opposizione può essere effettuata:

1. dal 9 febbraio all'8 marzo 2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;

2. entro il 31 gennaio 2024, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)
  • consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

9 Marzo 2024
10 Marzo 2024
11 Marzo 2024
12 Marzo 2024
13 Marzo 2024
14 Marzo 2024
15 Marzo 2024(5 eventi)

ASD - registrazioni contabili

15 Marzo 2024

Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000 sono tenute ad effetuare le annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di febbraio.

Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Comunicazione contanti superiori a 10.000 euro

15 Marzo 2024

Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono tenute all' invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

Fatture differite

15 Marzo 2024

I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione sono tenuti alla emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

Fatture ed Autofatture con importo inferiore ai 300 Euro

15 Marzo 2024

Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione sono tenuti a tenere le annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

Trasmissione dati fatture transfontagliere passive

15 Marzo 2024

Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione sono tenuti alla trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

La trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

16 Marzo 2024
17 Marzo 2024
18 Marzo 2024(24 eventi)

730 precompilato - invio dati oneri deducibili o dettraibili

18 Marzo 2024

18.03.24: Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie e per la frequenza scolastica, le spese funebri, gli interessi passivi su mutui, le spese di assicurazione, quelle di previdenza complementare e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate dai seguenti soggetti:

  • Università statali e non statali e istituti di istruzione
  • Agenzie di pompe funebri e attività connesse
  • Banche, Istituti di credito, Poste Italiane, assicurazioni, enti previdenziali
  • Altri soggetti obbligati all'invio dei dati per la dichiarazione precompilata

I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

730 precompilato - rette asili nido

18 Marzo 2024

Gli Asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette devono rispettare il termine ultimo entro cui comunicare,  all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute nell’anno precedente dai genitori, della data del 18/03/24.

I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

 

Accise

18 Marzo 2024

I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;
  • e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Versamento con il modello F24-Accise.

Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di febbraio.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Addizionale comunale Irpef - versamento rata

18 Marzo 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al

Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta - Saldo”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Addizionale comunale Irpef - versamento rata

18 Marzo 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef - sostituti d’imposta”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Addizionale Stock Options

18 Marzo 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017,  il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1901 - denominato  "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione"in luogo del codice tributo "1059".

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

18 Marzo 2024

Sono obbligati al rilascio della certificazione:

  • i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nell'anno precedente hanno corrisposto utili;
  • i soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
  • i soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell'anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all'associato.

La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello in materia di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

Termine per rilasciare ai soggetti percettori la certificazione:

  • degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell’anno precedente;
  • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Evento senza titolo

18 Marzo 2024

I Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni  e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

- 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;

- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo

- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni

- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Evento senza titolo

18 Marzo 2024

I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva hanno come termine ultimo per il versamento della prima o unca rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d’imposta 2023 nella data del 18.03.24 in quanto la scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

IMPORTANTE: E' possibile versare l'imposta anche in unica soluzione entro la scadenza del Modello REDDITI con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi, con possibilità di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dell'ulteriore 0,40% oppure rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello REDDITI, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento del saldo annuale dell'Iva, va effettuato con mod. F24 indicando il codice tributo 6099.

L'imposta va versata se di importo superiore a 10,33 euro.

Imposta sosstituitva su intermediazione mobiliare obbligazionario

18 Marzo 2024

Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati soo tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di febbraio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Imposta sostituiva IRPEF e addizionale su premi di risultato

18 Marzo 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di febbraio  in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” .
Gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Imposta sostituiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrativo

18 Marzo 2024

Le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (gennaio) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:

  • “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”;
  • “1140 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – Acconto”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Imposta sostituiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito

18 Marzo 2024

Le Banche, Sim e società fiduciarie sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Imposta sugli intrattenimenti

18 Marzo 2024

i Soggetti che esercitano attività di intrattenimento sono tenuti al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di febbraio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 - Imposta sugli intrattenimenti”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Iva mansile - liquidazione e versamento

18 Marzo 2024

I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile devono effetuare la liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di febbraio. Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6002 – Versamento Iva mensile-febbraio”.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Ravvedimento ritenute ed Iva - 30 giorni

18 Marzo 2024

Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.

Ravvedimento ritenute ed Iva entro 90 giorni

18 Marzo 2024

Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA devono provvedere alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 dicembre 2023.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.

Redditi di capitale , contributi e premi e altri redditi diversi

18 Marzo 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte:

- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente

- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente

- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza

- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
  • 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi
  • 1049 - Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

 

Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

18 Marzo 2024

Gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve devono rispettare termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a febbraio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del  26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Ritenute condomini si corrispettivi per prestazioni

18 Marzo 2024

I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Ritenute sui bonifici per ristrutturazione

18 Marzo 2024

Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di febbraio sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d’imposta.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

IMPORTANTE:  La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

TASSA ANNUALE REGISTRI CONTABILI

18 Marzo 2024

Le Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) sono tenute al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei registri in misura forfetaria pari a euro 309,87 (oppure euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione è superiore ad euro 516.456,90).

Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 7085.

IMPORTANTE:  La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Tobin Tax

18 Marzo 2024

Le Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti sono tenuti al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, L. n. 228/2012);
  • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, L. n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, L. n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Trasmissione CU Agenzia delle Entrate - Compensi ritenute

18 Marzo 2024

I Sostituti d'imposta sono tenuti a rispettare il termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica (modello CU), riguardanti oltre i  redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno precedente.

Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.

IMPORTANTE: La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 16 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

I modelli CU devono essere inviati, in via telematica, all’Agenzia:

  • direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • mediante i servizi Entratel e Fisconline.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

19 Marzo 2024
20 Marzo 2024
21 Marzo 2024
22 Marzo 2024(2 eventi)

Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

22 Marzo 2024

Gli Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972 sono tenuti al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al primo periodo contabile (gennaio-febbraio).

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento

22 Marzo 2024

Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della quarta rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007 )”.

23 Marzo 2024
24 Marzo 2024
25 Marzo 2024(1 evento)

Elenchi Intrastat - periodiche mensili

25 Marzo 2024

I Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro  sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a febbraio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

26 Marzo 2024
27 Marzo 2024
28 Marzo 2024(1 evento)

Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento

28 Marzo 2024

Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al pagamento della prima rata del 2° periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del PREU dovuto per il sesto periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

29 Marzo 2024
30 Marzo 2024
31 Marzo 2024(1 evento)

Contratti di locazioneregistrazione / versamento tributo

31 Marzo 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 sono tenuti al Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° marzo o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
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