Calendario fiscale

Scadenze e date importanti

Eventi in Aprile 2024

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1 Aprile 2024(2 eventi)

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo

1 Aprile 2024

Gli Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare sono obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Esse devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Scritture ausiliarie di magazzino - cessazione obbligo tenuta

1 Aprile 2024

L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973. Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Ai sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

2 Aprile 2024(9 eventi)

Assicurazioni - Versamento imposte (premi e accessori)

2 Aprile 2024

Le Compagnie di assicurazione sono tenute ad effetuare la determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio.

Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

IMPORTANTE:  La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Comunicazione periodica intermediatori finanziari

2 Aprile 2024

Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. Trasmissione esclusivamente in via telematica.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Modello Intra-12

2 Aprile 2024

Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972). Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Presentazione in via telematica.

Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Modello redditi SC

2 Aprile 2024

I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 30 aprile 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Operazioni in Oro

2 Aprile 2024

I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500, tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Ravvedimento ritenute ed Iva - 15 giorni

2 Aprile 2024

Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva sono tenuti alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 marzo 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.

Soggetti che hanno aderito alla IOSS - Dic. e versamento Iva mensile

2 Aprile 2024

Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’IVA dovuta per il mese di febbraio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

La Dichiarazione IVA IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

 

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Tasse automobilistiche

2 Aprile 2024

I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di febbraio.

Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto,  i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Tobin Tax

2 Aprile 2024

Le Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti sono tenute alla presentazione della dichiarazione sull'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente (mod. FTT).

Presentazione in modalità telematica utilizzando il modello FTT approvato con provvedimento.

3 Aprile 2024
4 Aprile 2024(2 eventi)

730 precompilato - invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetivo su parti comuni

4 Aprile 2024

Gli Amministratori di condominio sono tenuti a rispettare il termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

IMPORTANTE: La scadenza originaria del 16 marzo è stata prorogata con il Provv. Agenzia delle entrate 21 febbraio 2024, n. 53174.

Comunicazione opzione bonus edili

4 Aprile 2024

IMPORTANTE: La scadenza originaria del 16 marzo è stata prorogata al 4 aprile 2024 dal Provv. Agenzia delle entrate 21 febbraio 2024, n. 53159.

La presentazione della comunicazione per l'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, Superbonus effettuati nel 2023. Entro la stessa data vanno comunicate.

La comunicazione è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello.

La trasmissione avviene in via telematica.

 

5 Aprile 2024
6 Aprile 2024
7 Aprile 2024
8 Aprile 2024
9 Aprile 2024
10 Aprile 2024
11 Aprile 2024
12 Aprile 2024
13 Aprile 2024
14 Aprile 2024
15 Aprile 2024(7 eventi)

ASD - registrazioni contabili

15 Aprile 2024

Le associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000, sono tenute ad annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di marzo.

Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Comunicazione contanti superiori a 10.000 euro

15 Aprile 2024

Le Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane sono tenuti all'invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente. La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

Fatture differite

15 Aprile 2024

I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione sono tenuti alla emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

Fatture ed Autofatture con importo inferiore ai 300 Euro

15 Aprile 2024

I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione sono tenuri alla annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento

15 Aprile 2024

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al versamento della seconda rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Il versamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 13 aprile e slitta in quanto cade di sabato.

Ravvedimento ritenute ed Iva entro 90 giorni

15 Aprile 2024

Le Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva sono tenute alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.

Trasmissione dati fatture transfontagliere passive

15 Aprile 2024

Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione, sono tenuti alla trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

16 Aprile 2024(17 eventi)

Accise

16 Aprile 2024

 soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa:

  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Versamento con il modello F24-Accise.

Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di marzo.

Add. Comunale Irpef - Rata

16 Aprile 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 - Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.

 

Addizionale comunale Irpef - versamento rata

16 Aprile 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 - Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta-Saldo”.

Addizionale Stock Options

16 Aprile 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017,  il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1901 - denominato  "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
  • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione"in luogo del codice tributo "1059".

Imposta sosstituitva su intermediazione mobiliare obbligazionario

16 Aprile 2024

Le Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

Imposta sostituiva IRPEF e addizionale su premi di risultato

16 Aprile 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di marzo  in relazione a premi di risultato.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente” .

Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

Imposta sostituiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrativo

16 Aprile 2024

Le Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati sono tenute al versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:

  • “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”;
  • “1140 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – Acconto”.

Imposta sostituiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito

16 Aprile 2024

Le Banche, Sim e società fiduciarie sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

Imposta sugli intrattenimenti

16 Aprile 2024

I Soggetti che esercitano attività di intrattenimento hanno l'obbligo di effetuare il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di marzo da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 - Imposta sugli intrattenimenti”.

Liquidazione Iva periodica - Sogg. Mensili

16 Aprile 2024

I Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile sono tenuti a fare la liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di marzo.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6003 - Versamento Iva mensile-marzo”.

Redditi di capitale - Contributi - Premi e Altri redditi diversi

16 Aprile 2024

I Sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte:

- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente

- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente

- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza

- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
  • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
  • 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
  • 1049 - Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

16 Aprile 2024

Gli Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve devono rispettare il termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a marzo relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 , ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del  26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).

Ritenute condomini su corrispettivi per prestazioni

16 Aprile 2024

I Condomini sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

Ritenute su dividendi e utili

16 Aprile 2024

I Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri) sono tenuti al pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare precedente inerenti a:

  • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
  • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;
  • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;
  • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:

  • 1035 - dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;
  • 1035 - dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;
  • 1035 - dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
  • 1036 - dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Ritenute sui bonifici per ristrutturazione

16 Aprile 2024

Le Banche e Poste italiane sono tenute al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di marzo sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente , autonomo e su provvigioni

16 Aprile 2024

I Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, devono effetuare il versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni  e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

- 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;

- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo

- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni

- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

Tobin Tax

16 Aprile 2024

Le Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti sono tenute al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, L. n. 228/2012);
  • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, L. n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, L. n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

17 Aprile 2024(1 evento)

Ravvedimento ritenute ed Iva - 30 giorni

17 Aprile 2024

I Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva sono tenuti alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 marzo 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.
18 Aprile 2024
19 Aprile 2024
20 Aprile 2024
21 Aprile 2024
22 Aprile 2024
23 Aprile 2024
24 Aprile 2024
25 Aprile 2024
26 Aprile 2024
27 Aprile 2024
28 Aprile 2024
29 Aprile 2024(1 evento)

Prelievo erariale unico apparecchio da intrattenimento

29 Aprile 2024

Gli Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito sono tenuti al versamento della terza rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5156-prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

 

IMPORTANTE: La scadenza originaria è il 28 aprile e slitta in quanto cade di domenica.

30 Aprile 2024(13 eventi)

730 precompilato - pubblicazione sul sito

30 Aprile 2024

I Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta hanno come termine iniziale per poter consultare, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato la data del 30.04.24.

L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro questa data il modello precompilato.

 

 

Assicurazioni - Versamento imposte (premi e accessori)

30 Aprile 2024

Le Compagnie di assicurazione sono tenute alla determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio.

Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

Bonus autotrasporti per consumi gasolio 1° trimestre

30 Aprile 2024

Hanno diritto al beneficio fiscale:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima  complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di  cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 , al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
  •  gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
  • L’istanza va presentata, alternativamente:

    • in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
    • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

    Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:

    • utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane

    oppure

    • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.
  • Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Comunicazione periodica intermediatori finanziari

30 Aprile 2024

Gli Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973 devono rispettare il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. Trasmissione esclusivamente in via telematica.

Comunicazioni compensi eiscossi - strutture sanitarie private

30 Aprile 2024

Sono tenute all'adempimento le strutture sanitarie private assoggettate alla riscossione accentrata del compensi. Termine ultimo per la trasmissione del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica.

Dichiarazione iva Presentazione telematica

30 Aprile 2024

I  contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d’imposta 2023.

La dichiarazione Iva, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

Imposta di Bollo su documenti informatici

30 Aprile 2024

I Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici.

Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2501.

Modello Intra-12

30 Aprile 2024

Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972.

Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Presentazione in via telematica.

Per il versamento della relaitva imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

Modello redditi SC

30 Aprile 2024

I Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 maggio 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

Operazioni in Oro

30 Aprile 2024

I  soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500 sono tenuti a rispettare il termine ultimo per la presentazione  all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

Rimborso iva infrannuale

30 Aprile 2024

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi sono tenuti alla presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre.

Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Spoggetti che hanno aderito alla IOSS - Dic. e versamento Iva mensile

30 Aprile 2024

Gli operatori registrati al regime IOSS sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di marzo per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Toasse automobilistiche

30 Aprile 2024

I Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli sono tenuti al versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di marzo.

Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto,  i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).

1 Maggio 2024(2 eventi)

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione obbligo

1 Maggio 2024

Gli operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare sono tenuti alle rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Scritture ausiliarie di magazzino - cessazione obbligo tenuta

1 Maggio 2024

Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973. Le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

2 Maggio 2024(2 eventi)

Contratti di locazioneregistrazione / versamento tributo

2 Maggio 2024

I Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 (dlg02011031400023ar0003a) del D.Lgs. n. 23/2011 sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

IMPORTANTE: la scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.

Ravvedimento ritenute ed Iva - 15 giorni

2 Maggio 2024

Le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA sono tenuti alla regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2024.

Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva.
3 Maggio 2024
4 Maggio 2024
5 Maggio 2024
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